Il presente Accordo puo' essere modificato o integrato, con il reciproco consenso delle Parti, da protocolli supplementari condivisi dalle Parti i quali costituiranno parte integrante del presente Accordo ed entreranno in vigore cosi' come specificato nell'Articolo 13 del presente Accordo.

Testo vigente dal 6 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-16;94~accordo-art12 · fonte su Normattiva