[1]-- Effetti della Convenzione

[2]1. Nelle relazioni tra una Parte della presente Convenzione e una Parte della Convenzione No. 120 che non ha ratificato la presente Convenzione, si continuano ad applicare gli Articolo 4 e 5 della Convenzione No. 120. 2. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, se uno Stato ha denunciato la Convenzione No. 120 ma tale denuncia non e' ancora efficace al momento della ratifica della presente Convenzione, la presente Convenzione si applica in conformita' con le disposizioni dell'Articolo 17.2.

Testo vigente dal 5 agosto 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;94~traduzione-non-ufficiale-art19 · fonte su Normattiva