Art. 6 (Traduzione non ufficiale)
[1]-- sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza nei luoghi pubblici
[2]1. Le Parti incoraggiano tutti gli enti e le parti interessate coinvolti nell'organizzazione di partite di calcio o altri eventi sportivi in luoghi pubblici, tra cui autorita' municipali, polizia, comunita' e imprese locali, rappresentanti di tifosi, squadre di calcio e associazioni nazionali a lavorare insieme, in particolare con riguardo a: a. valutare il rischio e predisporre le appropriate misure preventive destinate a minimizzare perturbazioni e a fornire rassicurazioni a comunita' ed esercizi locali, in particolare quelle collocate nella vicinanza del luogo in cui l'evento ha luogo o nelle aree pubbliche dove e' trasmesso; b. creare per i tifosi un ambiente sicuro e accogliente nelle aree pubbliche predisposte per radunarsi prima e dopo l'evento, o i luoghi che si ritiene i tifosi frequentino di propria volonta', e lungo i tragitti per e dalla citta' e/o per e dallo stadio. 2. Le Parti assicurano che la valutazione del rischio e le misure di sicurezza fisica e sicurezza pubblica tengano conto del viaggio per e dallo stadio.
Testo vigente dal 5 agosto 2020
