Art. 7 (Traduzione non ufficiale)
[1]-- Piani alternativi e emergenza
[2]Le Parti assicurano che siano sviluppati piani pluri-istituzionali alternativi e di emergenza, e che questi piani siano testati e perfezionati in regolari esercitazioni congiunte. Il quadro legale, regolamentare ed amministrativo nazionale chiarisce quale ente e' responsabile per avviare, supervisionare e ceritificare le esercitazioni.
Testo vigente dal 5 agosto 2020
