[1]Pagamento delle prestazioni

[2]Le istituzioni competenti di ogni Parte pagano le prestazioni, in conformita' alle disposizioni dell'Accordo, direttamente alle persone aventi diritto che hanno la residenza o la dimora sul territorio dell'altra Parte. Le prestazioni sono pagate dalle istituzioni competenti nella valuta ufficiale del proprio Stato o, nel caso in cui la valuta non sia convertibile, in altra valuta convertibile.

Testo vigente dal 25 luglio 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-11;94~allegato-art10 · fonte su Normattiva