[1]Articolo XX

[2]Le competenti autorita' dei due Stati contraenti possono emanare i regolamenti necessari per interpretare ed attuare le norme della presente Convenzione e possono corrispondere direttamente tra loro per rendere effettive le clausole di essa.

Testo vigente dal 25 agosto 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-19;943~artxx · fonte del testo