[1]Articolo XIX

[2]1. Le norme di questa Convenzione non possono essere interpretate in modo da negare o menomare in qualsiasi maniera il diritto del personale diplomatico o consolare ad altre maggiori esenzioni di cui ora benefici o che possano essergli accordate in futuro. 2. Le norme di questa Convenzione non possono essere interpretate in maniera da restringere comunque qualsiasi esenzione, detrazione dall'imponibile o dalla imposta, o altri abbuoni ora o in avvenire accordati dalle leggi di o degli Stati contraenti nella determinazione delle proprie imposte. 3. Ove sorgessero dubbi o difficolta' circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, o la sua connessione con le Convenzioni concluse da uno degli Stati contraenti con qualsiasi altro Stato, le autorita' competenti degli Stati contraenti possono risolvere il problema di mutuo accordo.

Testo vigente dal 25 agosto 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-19;943~artxix · fonte del testo