[1]Articolo IX
[2]1. Le norme di questa Convenzione non possono essere interprelate in modo da negare o menomare in qualsiasi maniera il diritto del personale diplomatico o consolare ad altre o maggiori esenzioni di cui ora benefici o che possano essergli accordate in futuro. 2. Le norme di questa Convenzione non possono in nessun caso essere interpretate in maniera da aumentare il carico di imposta in uno qualsiasi degli Stati contraenti. 3. Ove sorgessero dubbi o difficolta' circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione o la sua connessione con le convenzioni concluse da uno degli Stati contraenti con qualsiasi altro Stato, le autorita' competenti degli Stati contraenti possono risolvere il problema di mutuo accordo.
Testo vigente dal 25 agosto 1956
