Art. 6 (Convenzione)
1. Le Parti Contraenti faranno conoscere, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, le autorita' abilitate a trasmettere e a ricevere le notificazioni previste dall'articolo 2 nonche' ogni altra comunicazione che derivi dall'applicazione della presente Convenzione. 2. Queste notificazioni debbono essere accompagnate da una copia munita di certificazione di conformita' della decisione che pronuncia la decadenza con l'esposizione dei fatti. 3. Se la Parte Contraente alla quale la notificazione viene fatta ritiene che le informazioni fornite sono insufficienti per consentirle di applicare la presente Convenzione, chiede il supplemento di informazioni necessario ed eventualmente comunicazione di una copia degli atti processuali, munita di certificazione di conformita'.
Testo vigente dal 22 gennaio 1985
