Art. 8 (Convenzione)
1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 2 del presente articolo, non puo' essere pretesa la traduzione delle notificazioni e dei documenti allegati. 2. Ciascuno Stato puo', all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, riservarsi la facolta' di esigere che le notificazioni e i documenti allegati gli siano indirizzati unitamente ad una traduzione nella propria lingua, o ad una traduzione in una qualsiasi delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa o in quella di tali lingue che esso indichera'. Le altre Parti Contraenti possono applicare il principio della reciprocita'.
Testo vigente dal 22 gennaio 1985
