1. Subordinatamente a quanto disposto al paragrafo 2 del presente articolo, non verra' richiesta alcuna traduzione delle richieste ne' dei documenti che le accompagnino. 2. Qualsiasi Stato Contraente puo', al momento della firma o del deposito dei suoi strumenti di ratifica, accettazione o adesione, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, riservarsi il diritto di chiedere che le richieste e i documenti ad esse inerenti siano accompagnati da una traduzione nella sua propria lingua o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa, o in quella lingua che esso stesso indichera'. Gli altri Stati Contraenti possono invocare la reciprocita'. 3. Il presente articolo non comportera' alcun pregiudizio alle disposizioni concernenti la traduzione delle richieste e dei documenti aJ esse inerenti che possono essere contenute in accordi o intese attualmente in vigore o che possano essere conclusi tra due o piu' Stati Contraenti.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305~art19 · fonte su Normattiva