Art. 19 (Convenzione)
1. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, non verra' richiesta la traduzione delle richieste di procedimento e di esecuzione dei documenti allegati, ne' la traduzione di qualunque altro documento relativo all'applicazione della presente Convenzione. 2. Ciascuna Parte contraente potra', al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, con una dichiarazione inviata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, riservarsi la facolta' di esigere che le domande e i documenti allegati le vengano inviati accompagnati o da una traduzione nella propria lingua, o da una traduzione in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa o in una delle lingue che essa indichera'. Le altre Parti contraenti potranno reclamare la reciprocita'. 3. Il presente articolo non arreca pregiudizio alle disposizioni relative alla traduzione delle domande e dei documenti allegati, contenuti negli accordi o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore fra due o piu' Parti contraenti.
Testo vigente dal 6 agosto 1977
