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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, concernente provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie, con le seguenti modificazioni e aggiunte:

[8]«Art. 2. - Dopo l'entrata in vigore del presente decreto non potranno, per il periodo di dieci anni, essere create o sussidiate dallo Stato nuove Stazioni sperimentali agrarie, salva l'applicazione del primo comma dell'art. 1 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3203, intendendosi sostituito al parere della competente Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, il parere del Comitato per la sperimentazione agraria».

[9]«Art. 13 (1 comma). - Il Comitato amministrativo puo' essere sciolto con decreto Reale promosso dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato per la sperimentazione agraria, per gravi motivi, oppure quando, richiamato all'osservanza di obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, persista a violarli, ovvero pregiudichi gli interessi della Stazione o quando la insufficienza dell'azione del Comitato o altre condizioni determinino un irregolare funzionamento della istituzione».

[10]«Art. 32 (1 comma). - Il personale avventizio, quello di servizio e quello richiesto dagli eventuali bisogni dei campi sperimentali e dei laboratori, e' assunto direttamente dal Comitato amministrativo alle condizioni del mercato e per la durata dei lavori, al termine dei quali il personale stesso sara' licenziato senza diritto ad alcun compenso od indennizzo. Sono salvi i diritti acquisiti dal personale in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto».

[11]«Art. 38 (1 comma). - Lo statuto di ciascuna Stazione sperimentale agraria consorziale conterra' la tabella organica del relativo personale, il cui trattamento economico non potra' superare quello del corrispondente personale delle Stazioni Regie».

[12]«Art. 42 (aggiungere). - Per lo scioglimento del Comitato amministrativo valgono le stesse norme stabilite per le Stazioni Regie».

[13]«Art. 46 (4 comma). - La stessa disposizione si applica nei riguardi dei due attuali assistenti ordinari della Stazione sperimentale di viticultura di Conegliano, costituita in Regia ai sensi dell'art. 36, e con decorrenza dal 1 luglio 1930».

[14]«Art. 50 (2 comma). - A partire dall'esercizio finanziario 1930.1931 e' aumentato di un milione di lire lo stanziamento del capitolo del suddetto stato di previsione, corrispondente al capitolo 28 dello stato di previsione del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1929-30, e di L. 400.000 lo stanziamento del capitolo corrispondente al capitolo 30 dell'esercizio 1929-1930, ed e' diminuito di L. 80.000 lo stanziamento del capitolo corrispondente al capitolo 34 dell'esercizio stesso».

[15]«Art. 51-bis. - Sino a quando, per ciascuna Stazione Regia o consorziale, non sara' stato costituito il Comitato amministrativo, in base alle disposizioni del presente decreto, rimane in carica il Comitato attualmente in funzione».

[16]«Art. 51-ter. - Per l'acquisto di terreni e per le relative opere di miglioria, nonche' per l'acquisto e la costruzione dei fabbricati occorrenti per lo svolgimento della loro attivita', le Stazioni sperimentali agrarie potranno contrarre mutui con gli Istituti speciali di credito agrario, indicati nell'ultimo capoverso dell'art. 13 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509.

[17]«A garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui suddetti, le Stazioni devono cedere all'istituto mutuante, con l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, una parte dell'importo del contributo annuo stanziato per il loro mantenimento, nel bilancio del Ministero».

[18]Alla tabella A, lettera B, aggiungere dopo «Stazione sperimentale di floricoltura in San Remo»: Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte in Torino.

[19]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[20]Data a Roma, addi' 5 giugno 1930 - Anno VIII

[21]VITTORIO EMANUELE.

[22]Mussolini - Acerbo - Mosconi -

[23]Giuliano - Bottai.

[24]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 21 luglio 1930 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-06-05;951~art1 · fonte del testo