Le autorita' aeronautiche di una Parte contraente forniranno alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente, dietro loro richiesta, statistiche periodiche o altre informazioni simili relative al traffico svolto sui servizi convenuti dalle rispettive compagnie aeree designate.

Testo vigente dal 22 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;951~art15 · fonte su Normattiva