Art. 2 (Accordo) — Definizioni
Ai fini del presente Accordo: 1. Per "Autorita' marittima competente" si intende il Ministero della Marina mercantile e i funzionari ai quali puo' delegare tutte o parte delle sue funzioni. 2. Per "nave della Parte contraente" si intende ogni nave mercantile e ogni nave dello Stato adibita a scopi commerciali immatricolate nel territorio di detta Parte e battenti la sua bandiera conformemente alla sua legislazione. 3. Per "Compagnia marittima nazionale" si intende ogni compagnia di navigazione marittima riconosciuta dalla competente autorita' marittima di ciascuna Parte. 4. Per "Membro dell'equipaggio" si intende il comandante e qualsiasi persona che esplichi a bordo della nave, durante la navigazione, un'attivita' connessa al funzionamento, al comando e alla manutenzione della nave e che sia iscritta nel ruolo dell'equipaggio.
Testo vigente dal 22 gennaio 1985
