Ai fini del presente Accordo:
- a)per "Autorita' Marittima competente" si intende il Ministro in carica della Marina Mercantile ed i funzionari ai quali sono delegate tutte o in parte le competenze del Ministro;
- b)per "Nave di una parte contraente" si intende qualsiasi nave mercantile immatricolata nel territorio della parte stessa, battente la sua bandiera. Non sono comprese:
- 1)le navi al servizio esclusivo delle Forze Armate;
- 2)le navi di ricerca idrografica, oceanografica e scientifica;
- 3)i pescherecci;
- 4)le navi facenti cabotaggio fra i porti di ciascuna delle Parti Contraenti e quelle riservate alla navigazione interna;
- 5)le navi assegnate allo svolgimento dei servizi marittimi di porti, rade e spiagge, compresi il pilotaggio, il rimorchio, il salvataggio e l'assistenza in mare;
- c)per "armamento nazionale" si intende ogni societa' di navigazione marittima riconosciuta come tale dall'Autorita' competente di ciascuna Parte Contraente;
- d)per "Membro dell'equipaggio" si intende ogni persona addetta ai servizi della nave, iscritta nel ruolo dell'equipaggio e in possesso di un documento conferentegli qualita' di marittimo.
Testo vigente dal 21 giugno 1985
