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[1]Il presente Accordo sara' ratificato al piu' presto possibile.

[2]Ciascuno Stato trasmettera' la propria ratifica al Governo italiano che ne dara' comunicazione a tutti gli altri Stati firmatari.

[3]Le ratifiche rimarranno depositate negli Archivi del Governo italiano.

[4]Il presente Accordo entrera' in vigore per ogni Stato firmatario alla data del deposito della propria ratifica, e da questo momento avra' efficacia fra gli Stati che avranno proceduto al deposito delle loro ratifiche.

[5]In fede di che, i plenipotenziari suddetti hanno firmato il presente Accordo.

[6]Fatto a Roma, il 6 aprile 1922, in italiano e in francese, i due testi facendo egualmente fede, in un solo esemplare che rimarra' depositato negli Archivi del Governo del Regno d'Italia e copie autentiche del quale saranno rimesse a ciascuno degli Stati firmatari

[7]Per

[8]L'Austria: Remi Kwiathowski.

[9]La Cecoslovacchia:

[10]L'Italia: Imperiali.

[11]La Polonia: Maciej Loret.

[12]La Romania: Ef. Antonesco.

[13]L'Ungheria: Nemes.

Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-01-31;955~accordo-art4 · fonte del testo