Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
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2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009. 198 parole tolte, 22 parole aggiunte in 17 capoversi.
Accordo tolto: fra l'Austria, la Cecoslovacchia, l'Italia, la Polonia, la Romania e l'Ungheria in materia di fidecommessi.
tolto: L'Austria, la Cecoslovacchia, l'Italia, la Polonia, la Romania e l'Ungheria, desiderose di regolare le questioni in materia di fidecommessi.
tolto: volendo concludere un accordo a questo riguardo, le Alte Parti contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:
tolto: Il Presidente federale della Repubblica Austriaca:
tolto: il signor Remi Kwiatkowski, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;
tolto: Il Presidente della Repubblica Cecoslovacca:
tolto: il signor Vlastimil Kybal, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario:
tolto: Sua Maesta' il Re d'Italia:
tolto: S. E. il marchese Guglielmo Imperiali, senatore del Regno, Ambasciatore;
tolto: Il Capo dello Stato Polacco:
tolto: il signor Maciej Loret, Incaricato d'affari dello Stato polacco a Roma;
tolto: Sua Maesta' il Re di Romania:
tolto: il signor Ef. Antonesco, consigliere alla Corte di cassazione dl Bucarest;
tolto: Sua Altezza il Reggente d'Ungheria:
tolto: il conte Nemes de Hidveg, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario, i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
tolto: Art. 1.
tolto: I sudditi di una delle Alte Parti contraenti non potranno in alcun modo essere esclusi, a causa della loro cittadinanza, dal diritto di percepire le rendite di un fidecommesso sottoposto alle leggi delle altre Parti.aggiunto: -art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1926-01-31;955~accordo-art1 · fonte del testo