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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionate e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]Sono convertiti in legge i seguenti decreti-legge in data 13 dicembre 1923:

[8]1° R. decreto-legge n. 3183, col quale e' data esecuzione all'Accordo concluso a Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia ed altri Stati relativo ai fidecommessi;

[9]2° R. decreto-legge n. 3238, col quale e' data esecuzione alle Convenzioni concluse a Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia ed altri Stati e precisamente:

  • a)Convenzione relativa alle questioni che riguardano il ritiro dalla gestione della Cassa pestale di risparmio di Vienna dei crediti e dei depositi di appartenenti ai Paesi staccati dall'anteriore territorio austriaco;
  • b)Convenzione relativa alle questioni che riguardano gli obblighi derivanti dalla gestione della vecchia Amministrazione postale austriaca, della Imperiale e Regia amministrazione postale militare e da campo, nonche' dalla gestione delle Amministrazioni postali degli Stati successori;

[10]3° R. decreto-legge n. 3239, col quale e' data esecuzione alle seguenti Convenzioni concluse a Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia ed altri Stati:

  • a)Convenzione con la Repubblica Austriaca relativa alle pensioni provinciali e comunali;
  • b)Convenzione col Regno Serbo-Croato-Sloveno, relativa alle pensioni provinciali e comunali;
  • c)Convenzione con la Repubblica Austriaca, la Repubblica Cecoslovacca, lo Stato Polacco, il Regno di Romania, il Regno Serbo-Croato-Sloveno, relativa alle pensioni che erano state assennate dal cessato Governo di Austria.

[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[12]Data a Roma, addi' 31 gennaio 1926.

[13]VITTORIO EMANUELE.

[14]Mussolini - Rocco - Volpi - Ciano.

[15]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-01-31;955~approvazione-art1 · fonte del testo