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[1]Convenzione fra l'Austria, la Cecoslovacchia, l'Italia, la Polonia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno e la Romania, concernente il ritiro dei crediti e depositi dalla gestione della Cassa postale di risparmio in Vienna.

[2]L'Austria, la Cecoslovacchia, l'Italia, la Polonia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno, la Romania, desiderosi di regolare le questioni che riguardano il ritiro dalla gestione della Cassa postale di risparmio in Vienna dei credili e dei depositi di appartenenti ai Paesi staccati dall'anteriore territorio austriaco, volendo concludere un accordo a questo riguardo, le Alte Parti Contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:

[3]Il Presidente federale della Repubblica d'Austria:

[4]il signor Remi Kwiatkowski, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;

[5]Il Presidente della Repubblica Cecoslovacca:

[6]il signor Vlastimil Kybal, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;

[7]Sua Maesta' il Re d'Italia:

[8]S. E. Il marchese Guglielmo Imperiali, senatore del Regno, Ambasciatore;

[9]Il Capo dello Stato polacco:

[10]il signor Maciej Loret, Incaricato d'Affari dello Stato polacco, a Roma;

[11]Sua Maesta' il Re di Romania:

[12]il signor Ef. Antonesco, Consigliere alla Corte di cassazione di Bucarest;

[13]Sua Maesta' il Re dei serbi, croati e sloveni:

[14]il signor Ottokar Rybar, ex deputato;

[15]i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

[16]Art. 1.

[17]Gli Stati contraenti ai quali fu trasferito un territorio dell'anteriore Impero d'Austria o che sono sorti dal crollo dello stesso, eccettuata l'Austria, provvederanno in conformita' delle disposizioni della presente Convenzione all'assunzione di tutti i crediti esistenti presso la Cassa postale di risparmio in Vienna, che spettano ai loro appartenenti, come pure di quelli che spettano ad autorita', uffici, istituti e simili dello Stato, civili e militari, anteriormente austriaci o austro-ungarici, situati secondo le prenotazioni della Cassa postale di risparmio fuori della Repubblica d'Austria sul territorio di detti Stati.

[18]I crediti non assunti dagli altri Stati contraenti vengono assunti dall'Austria.

[19]Ciascuno degli Stati suaccennati incarichera' uno dei propri istituti pubblici di credito dell'effettuazione di tutte le operazioni risultanti da questa Convenzione.

[20]La presente Convenzione non si applica a crediti che i proprietari dichiarano di voler lasciare presso la Cassa postale di risparmio in Vienna.

[21]Sara' considerato come giorno di liquidazione, in quanto nelle disposizioni seguenti non sia espressamente indicato un altro termine, l'ultimo giorno del mese nel quale questa Convenzione entrera' in vigore a sensi dell'art. 20.

Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1926-01-31;955~art1 · fonte del testo