Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009. 1097 parole tolte, 25 parole aggiunte in 17 capoversi.
tolto: 1. I crediti ed i debiti risultanti dal bilancio dellaaggiunto: Convenzione Cassa postale di risparmio tolto: verso le diverse amministrazioni postali degli Stati nazionali, da cedersi in conformita' all'art. 9, punto 1°, saranno messi in conto a copertura del blocco, separatamente per ciascun istituto nazionale al ragguaglio di corona per corona.
tolto: 2. I titoli ceduti dalla Cassa postale di risparmio in base all'art. 9, punto 2°, verranno ripartiti in base al loro valore nominale, e precisamente per meta' nella proporzione dei blocchi dei crediti, diminuiti od aumentati a norma del punto 1° di questo articolo, per meta' nella proporzione dei blocchi originali quali risultano prima del cambiamento previsto al punto 1° di questo articolo. A copertura dell'importo complessivo risultante da queste due quote verranno assegnati anzitutto a ciascun istituto nazionale quei titoli per i quali il rispettivo Stato ha un interesse speciale, sia per la situazione dell'oggetto ipotecato, sia per la sede dello Stabilimento di emissione. L'assegnazione dei titoli ferroviari specificati al punto 3° dell'allegato elenco dei titoli, ai quali sono interessati piu' Stati nazionali, sara' fatta in proporzione alla lunghezza del percorso, entro il territorio di ciascuno Stato, della ferrovia che forma oggetto di garanzia. Di poi saranno distribuite proporzionatamente le singole categorie dei titoli di rendita prebellica.
tolto: I titoli di rendita prebellica del cessato impero austriaco cosi' assunti, verranno conteggiati a copertura dei blocchi secondo il loro valore nominale al ragguaglio di corona per corona. I tagliandi scaduti dal 1° maggio 1919 in poi non formano oggetto di conteggio.
tolto: Gli altri titoli verranno valutati secondo il loro valore di borsa nel giorno di liquidazione nello Stato assuntore e computati in base al ragguaglio fissato nel rispettivo Stato per la conversione delle corone austro-ungariche.
tolto: 3. I crediti lombardati della Cassa postale di risparmio menzionati all'art. 9, punto 3°, saranno compresi dalla Cassa postale di risparmio, per ogni istituto assuntore, in un elenco speciale che verra' esaminato dal rispettivo istituto nei riguardi della sudditanza e del domicilio (sede) dei titolari. I crediti lombardizzati della Cassa postale di risparmio che saranno stati accertati in base alla rettifica eseguita di comune accordo, saranno assunti dal rispettivo istituto nazionale assieme ai relativi oggetti di pegno. Per il computo nei blocchi di crediti dei singoli istituti assuntori, i crediti lombardizzati saranno distinti in tre gruppi secondo le categorie dei titoli lombardizzati:
tolto: I gruppo: Saranno conteggiati sui blocchi di crediti corona per corona i crediti lombardati su titoli indigeni o su titoli appartenenti a categorie per le quali la nazionalizzazione (nostrificazione), e' prevista, fino al giorno della liquidazione, sia dai Trattati di pace, sia dalla legislazione interna dello Stato assuntore; nonche' i crediti lombardizzati su titoli, che sono estesi in una valuta di ragguaglio eguale o superiore alla valuta del paese.
tolto: II gruppo: I crediti lombardizzati su titoli e stesi in una valuta di ragguaglio inferiore alla valuta del paese, saranno valutati con quell'importo che sara' coperto dal corso di borsa che questi titoli avranno nel giorno di liquidazione nel rispettivo Stato. In caso che in questo Stato non vi fosse un corso di borsa per tali titoli, si prendera' come base il corso di borsa di quello Stato sul cui territorio il titolo fu emesso, conteggiato al ragguaglio della valuta di questo Stato rispetto a quella dello Stato assuntore. Gli importi cosi' calcolati verranno computati nei blocchi in base al ragguaglio fissato nello Stato assuntore per la conversione delle corone austro-ungariche;
tolto: III gruppo: I crediti della Cassa postale di risparmio lombardati su titoli di prestiti di guerra saranno valutati secondo il cambio della corona austriaca stampigliata in rapporto alla valuta del rispettivo Stato nel giorno della liquidazione; se pero' il corso della corona austriaca stampigliata superasse il corso della valuta dello Stato assuntore: la valutazione verra' fatta sulla base della valuta dello Stato assuntore; in questo caso gli importi cosi' determinati saranno computati nei blocchi in base al ragguaglio fissato nel rispettivo Stato per la conversione delle corone austro-ungariche.
tolto: Se per uno o piu' prestiti lombardizzati di uno stesso debitore sono impegnati vari titoli di uno stesso gruppo, questi titoli sono da riguardarsi come pegno comune per il debito totale. In questi casi la valutazione, e il computo nei blocchi, dei crediti cosi' conglobati sara' effettuata secondo le norme valevoli per il rispettivo gruppo.
tolto: La conglobazione di crediti lombardizzati di diversi gruppi sara' effettuata soltanto se si tratta di crediti lombardizzati del I e II gruppo. In questi casi saranno applicate ai crediti lombardizzati del I e II gruppo, per quanto riguarda la valutazione od il computo cumulativo, le disposizioni fissate per il II gruppo.
tolto: 4. Il credito in conto corrente verso la Cassa postale di risparmio in Sarajevo menzionato all'art. 9, punto 4°, sara' impiegato a coprimento per il blocco di crediti del Regno dei Serbi Croati Sloveni.
tolto: 5. Coi crediti verso l'estero ceduti dalla Cassa postale di risparmio in conformita' all'art. 9, punto 5°, premessa la loro liberazione dal sequestro, saranno pagati anzitutto i depositi dei cittadini di paesi che di fronte all'anteriore territorio dell'Impero austriaco furono estero nemico. Questi obblighi della Cassa postale di risparmio dovranno essere soddisfatti come se si trattasse di debiti di un istituto austriaco. A copertura di questi obblighi, verso l'estero sara' messa a disposizione della Cassa postale di risparmio la parte occorrente dei crediti verso l'estero.
tolto: Le parti dei crediti esteri della Cassa postale di risparmio non impiegate in base al precedente capoverso, saranno impiegate a ulteriore coprimento dei blocchi nazionali.
tolto: La ripartizione di questa copertura sui blocchi di crediti sara' fatta secondo i numeri proporzionali, che risulteranno moltiplicando i residui di crediti rimasti ancora scoperti col corso medio della valuta nazionale secondo il listino ufficiale della borsa di Zurigo durante gli ultimi due mesi precedenti al giorno della liquidazione.
tolto: Il computo di queste quote dei crediti esteri cedute ai singoli istituti nazionali a copertura del blocco dei crediti sara' fatto secondo il loro valore medio in valuta nazionale notato alla borsa di Zurigo nel giorno dell'accreditamento prendendo per base il ragguaglio fissato nel rispettivo Stato per il cambio delle vecchie corone austriache.
tolto: 6. Il residuo rimanente dopo il computo dei valori indicati nei punti 1-5 di questo articolo sara' coperto in corone austriache stampigliate in contanti o in crediti allibrati per un importo quintuplicato. Pero' l'importo da pagarsi in questo modo non dovra' superare la somma di 800.000.000 di corone austriache stampigliate. In questa somma saranno compresi gli importi da calcolarsi in corone austriache stampigliate in conformita' all'art. 16.
tolto: La ripartizione di questa copertura sui blocchi di crediti si effettuera' secondo le disposizioni del penultimo alinea del punto 5 di questo articolo. aggiunto: in Vienna-art. 10 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1926-01-31;955~art10 · fonte del testo