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Oltre ai crediti di risparmio e di conto-check saranno trasferiti agli istituti incaricati della assunzione, a richiesta delle parti interessate, anche i depositi di titoli che sono custoditi e amministrati dalla Cassa postale di risparmio per conto di cittadini appartenenti ai rispettivi territori e dimoranti fuori dell'Austria. Pero' la cittadinanza deve essere stata acquistata in conformita' alle disposizioni del Trattato di pace di San Germano, o rispettivamente dei trattati relativi. I crediti in contanti derivanti da operazioni della Cassa postale di risparmio in carte di valore, che sono registrati dalla stessa in vecchie corone austriache, vanno constatati secondo le massime fissate dall'art. 8 e saranno aggiunti ai crediti trasferiti che derivano dai servizi di conto-check e di risparmio. All'incontro, i crediti in contanti registrati in altra valuta non verranno compresi nell'importo totale trasferito, ma saranno estradati in questa valuta.

Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-01-31;955~art4 · fonte del testo