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[1]Colla esecuzione di questa Convenzione la Cassa postale di risparmio viene esonerata da ogni ulteriore obbligo di fronte a quelle parti, i cui crediti passano dalla sua gestione a quella dell'istituto al quale sono stati trasferiti. Gli istituti assuntori subentreranno riguardo ai crediti assunti negli obblighi della Cassa postale di risparmio, colla restrizione che non sara' necessario di fare la conversione dei crediti nella valuta nazionale se non dopo ricevuti tutti i coprimenti previsti nella parte IV di questa Convenzione e soltanto entro i limiti di questi coprimenti.

[2]Resta pero' rimesso agli Stati contraenti stessi di stabilire in che modo e con quale importo l'istituto assuntore debba soddisfare gli aventi diritto.

[3]Le attivita' ricevute a copertura non potranno essere impiegate per la realizzazione di denari strettamente appartenenti allo Stato e depositati su conti di Stato, se non dopo che siano soddisfatti tutti gli altri aventi diritto.

Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-01-31;955~art5 · fonte del testo