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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009. 501 parole tolte, 26 parole aggiunte in 14 capoversi.

tolto: Per cio' che riguarda la responsabilita' per lo smarrimento, la manomissione o la avaria di invii postali si conviene quanto segue:

tolto: In tesi generale e' l'Amministrazione postale da considerarsi come mittente secondo gli articoli 1 e 2, quella che deve istruire le pratiche in materia di indennizzi e stabilire in base alle norme postali allora vigenti, il diritto all'indennita' e l'ammontare di questa.

tolto: Le pratiche in materia di indennita', concernenti la vecchia Amministrazione postale austriaca dovranno essere espletate dall'Amministrazione postale di quello Stato successore nel cui territorio si trova attualmente l'ufficio d'impostazione.

tolto: Per gli obblighi di indennita' risultanti da queste pratiche in seguito a smarrimento, manomissione od avaria di invii postali e' in massima responsabile l'Amministrazione postale competente secondo la data d'impostazione, a meno che non risulti provato che il danno e' a carico di un'altra Amministrazione postale. In questo caso all'Amministrazione postale mittente resta riservato il ricorso contro l'Amministrazione responsabile.

tolto: Queste domande di regresso non debbono essere soddisfatte in contanti, ma essere inscritte in un conto speciale in corone austro-ungariche. Dopo riconosciute dalla rispettiva Amministrazione postale, queste domande di regresso saranno comprese nel conto generale previsto dall'art. 14.

tolto: Per quanto riguarda gli obblighi di indennita' spettanti alla vecchia Amministrazione postale austriaca, si da' facolta' alle Amministrazioni postali degli Stati successori di soddisfarli o pure di riservare la loro realizzazione all'atto della regolarizzazione generale dei debiti della cessata Amministrazione austriaca. Tutte le indennita' pagate per conto della cessata Amministrazione postale austriaca dovranno essere inscritte, dall'Amministrazione che effettuo' i pagamenti, in un conto espresso in corone austro-ungariche, che verra' poi compreso nel conto generale previsto dall'art. 14.

tolto: Le domande di indennita' riconosciute fondate, ma non soddisfatte, debbono essere raccolte per essere comprese nella regolarizzazione generale dei debiti della cessata Amministrazione austriaca.

tolto: I documenti (dossiers) riferentisi agli obblighi di indennita' della cessata Amministrazione postale austriaca dovranno tenersi a disposizione, allo scopo di un eventuale esame, per la durata massima di due anni a partire dalla data della spedizione del conto o della distinta.

Mostra gli altri 6 capoversi cambiati

tolto: Per gli invii postali provenienti dai paesi che appartenevano in precedenza all'estero rispetto all'Austria, fa le pratiche necessarie concernenti i risarcimenti verso questi paesi quell'Amministrazione postale alla quale appartiene l'ufficio di cambio di entrata.

tolto: Questa Amministrazione sara' anche incaricata in massima di pagare l'indennita' al rispettivo Stato estero, senza pregiudizio del diritto di pretendere il rimborso della somma pagata dall'Amministrazione sul territorio della quale e' provato sia avvenuto il danno.

tolto: I pagamenti delle somme per regresso risultati a carico della vecchia Amministrazione postale austriaca saranno effettuati per suo conto, oppure saranno riservati alla regolarizzazione generale dei debiti della cessata Amministrazione austriaca verso l'antico estero.

tolto: Le somme per regresso, che dovessero essere state eventualmente pagate, non devonsi comprendere nel conto generale previsto dall'art. 14.

tolto: I risarcimenti che sono a carico degli Stati successori dovranno essere regolati caso per caso.

tolto: Le disposizioni di questo articoli non saranno applicabili alle pratiche per indennizzi fra Stati successori, fino al momento in cui non sia stato concluso a questo riguardo uno speciale accordo.aggiunto: Convenzione dell'amministrazione postale austriaca-art. 7 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1926-01-31;955~convenzione-dell-amministrazione-postale-austriaca-art7 · fonte del testo