Art. 3 (Convenzione dell'amministrazione postale austriaca)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009. 86 parole tolte, 26 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Tutti i conti mensili con le rispettive pezze di appoggio saranno scambiati in base al giorno normativo stabilito dagli articoli 1 e 2 fra le Amministrazioni interessate.
tolto: Se non esistessero piu' i conti e le relative pezze di appoggio, le Amministrazioni postali degli Stati contraenti si impegnano ad accordarsi reciprocamente i loro buoni uffici per poter ricostruire il piu' esattamente che sia possibile i conti smarriti e i relativi annessi.
tolto: I conti mensili per la vecchia Amministrazione postale austriaca saranno trasmessi alla nuova Amministrazione postale austriaca.aggiunto: Convenzione dell'amministrazione postale austriaca-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-01-31;955~convenzione-dell-amministrazione-postale-austriaca-art3 · fonte del testo