Art. 4 (Convenzione dell'amministrazione postale austriaca)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009. 89 parole tolte, 26 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I versamenti in contanti che non sono arrivati all'Amministrazione postale competente secondo gli articoli 1 e 2 dovranno essere portati a credito di questa Amministrazione, e le sovvenzioni di cassa in contanti eseguite da una Amministrazione non competente saranno bonificate a questa.
tolto: I versamenti e i prelevamenti in conto corrente fatti dagli uffici di posta formeranno oggetto di un conto fra la Cassa postale di risparmio di Vienna e l'Amministrazione postale alla quale appartiene, in base alle disposizioni dell'art. 1, l'ufficio che ha fatto il versamento e il prelevamento.aggiunto: Convenzione dell'amministrazione postale austriaca-art. 4 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-01-31;955~convenzione-dell-amministrazione-postale-austriaca-art4 · fonte del testo