Art. 9 (Convenzione dell'amministrazione postale austriaca)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Ogni Amministrazione dovra' compilare il conto dei suoi crediti in corone austro-ungariche e trasmetterlo all'Amministrazione debitrice. Questa potra' presentare le sue osservazioni al conto entro quattro mesi dall'avvenuta spedizione. In caso contrario il conto si considera come accettato.
Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009
