[1]della stazza

[2]La determinazione della stazza lorda e netta di una nave sara' compito dell'amministrazione, che potra' tuttavia demandare tale incombenza a persone o organismi da essa abilitati. In ogni caso, l'amministrazione interessata si portera' interamente garante della stazza lorda e netta cosi' determinata.

Testo vigente dal 28 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-10-22;958~art6 · fonte su Normattiva