Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi internazionali indicati negli articoli precedenti a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 32 dell'Accordo indicato all'articolo 1 e gli articoli 6 e 11 degli Accordi rispettivamente indicati nelle lettere a) e b) dell'articolo 2.

Testo vigente dal 22 ottobre 1964

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-10-15;959~approvazione-art3 · fonte su Normattiva