L'ammontare delle somme da impegnare ogni anno a fronte dei prestiti concessi, non puo', in linea di massima, superare i 35 milioni di unita' di conto. Le somme non impegnate per un anno si aggiungono alle somme disponibili per l'anno successivo. Man mano che i prestiti vengono concessi, la Banca rende noto agli Stati membri il ritmo prevedibile dei versamenti da effettuare a beneficio dei mutuatari. Queste previsioni sono oggetto di una ricapitolazione semestrale il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

Testo vigente dal 22 ottobre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-10-15;959~art6 · fonte su Normattiva