Art. 4 (Approvazione)
Il Governo e' autorizzato, fino alla scadenza del periodo preparatorio stabilito dall'articolo 3, secondo comma dell'Accordo di Associazione, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli Accordi specificati negli articoli 1 e 2 della presente legge, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli Accordi stessi.
Testo vigente dal 22 ottobre 1964
