Ogni Stato, parte all'Accordo, pratica, in materia di tassi di cambio una politica che consenta di assicurare la realizzazione degli obiettivi dell'Associazione.
Testo vigente dal 22 ottobre 1964
Ogni Stato, parte all'Accordo, pratica, in materia di tassi di cambio una politica che consenta di assicurare la realizzazione degli obiettivi dell'Associazione.
Testo vigente dal 22 ottobre 1964
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1964-10-15;959~art18 · fonte su Normattiva