Gli Stati membri della Comunita' e la Turchia autorizzano, nella moneta del Paese nel quale risiedono il creditore o i beneficiari, i pagamenti o trasferimenti relativi agli scambi di merci, di servizi e di capitali, nonche' i trasferimenti di capitali e di salari, nella misura in cui la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone sia liberalizzata tra essi in applicazione dell'Accordo.
Testo vigente dal 22 ottobre 1964
