Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati in Ankara il 12 settembre 1963 e degli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia
Art. 9 (Protocollo n. 1)
La Turchia fa il possibile per estendere a tutti gli Stati membri della Comunita' il trattamento piu' favorevole che essa riserva ad uno o piu' di essi.
Testo vigente dal 22 ottobre 1964
