Art. 8 (Protocollo n. 1)
Qualora la Comunita' aprisse contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 2 del presente Protocollo, la Turchia non sara' trattata meno favorevolmente, per quanto riguarda il livello dei dazi doganali applicabili nel quadro di tali contingenti tariffari, di un paese che non sia parte all'Accordo.
Testo vigente dal 22 ottobre 1964
