1. Il Consiglio di Associazione estende alla Turchia, secondo le modalita' che adotta tenendo conto in particolare della situazione geografica della Turchia, le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' relative ai trasporti, e puo', alle stesse condizioni, estendere alla Turchia gli atti adottati dalla Comunita' in applicazione di dette disposizioni per i trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile. 2. Ove la Comunita', a norma dell'articolo 84, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunita', adotta disposizioni per la navigazione marittima ed aerea, il Consiglio di Associazione decide se, in quale misura e con quale procedura potranno essere prese disposizioni per la navigazione marittima ed aerea turca.
Testo vigente dal 9 gennaio 1973
