Art. 10 (Protocollo n. 1)
Sin dalla fase preparatoria ognuna delle Parti contraenti puo' sottoporre al Consiglio di associazione ogni difficolta' inerente al diritto di stabilimento, alla prestazione dei servizi, ai trasporti ed alla concorrenza. Il Consiglio di associazione potra', se del caso, rivolgere alle Parti contraenti ogni raccomandazione utile ad eliminare dette difficolta'.
Testo vigente dal 22 ottobre 1964
