Sin dalla fase preparatoria ognuna delle Parti contraenti puo' sottoporre al Consiglio di associazione ogni difficolta' inerente al diritto di stabilimento, alla prestazione dei servizi, ai trasporti ed alla concorrenza. Il Consiglio di associazione potra', se del caso, rivolgere alle Parti contraenti ogni raccomandazione utile ad eliminare dette difficolta'.

Testo vigente dal 22 ottobre 1964

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-10-15;959~protocollo-n-1-art10 · fonte su Normattiva