Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati in Ankara il 12 settembre 1963 e degli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia
Art. 6 (Protocollo n. 2)
La Turchia si impegna a consentire ai debitori beneficiari di tali prestiti l'acquisto delle divise necessarie al rimborso, per capitale e interessi, dei prestiti stessi.
Testo vigente dal 22 ottobre 1964
