Art. 7 (Protocollo n. 2)
Il concorso che ai sensi del presente Protocollo viene dato alla realizzazione di taluni progetti puo' assumere la forma di una partecipazione a finanziamenti in cui intervengano in particolare Stati terzi, organismi finanziari internazionali oppure autorita' ed istituti di credito e di sviluppo della Turchia o degli Stati membri della Comunita';
Testo vigente dal 22 ottobre 1964
