Per tutta la durata dei prestiti concessi a norma del presente protocollo, la Jugoslavia s'impegna, conformemente alla sua legislazione interna, a mettere a disposizione dei debitori beneficiari o dei garanti di detti prestiti la valuta necessaria per il servizio degli interessi, delle provvigioni ed altri oneri e al rimborso del capitale.
Testo vigente dal 9 giugno 1982
