Per tutta la durata dei prestiti concessi a norma del presente protocollo, la Jugoslavia s'impegna, conformemente alla sua legislazione interna, a mettere a disposizione dei debitori beneficiari o dei garanti di detti prestiti la valuta necessaria per il servizio degli interessi, delle provvigioni ed altri oneri e al rimborso del capitale.

Testo vigente dal 9 giugno 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326~protocollo-n-2-art11 · fonte su Normattiva