[1]ACCORDO PER LA RECIPROCA SALVAGUARDIA DEL SEGRETO DELLE INVENZIONI CHE INTERESSANO LA DIFESA E CHE SONO STATE OGGETTO DI DOMANDA DI BREVETTO.

[2]I Governi del Belgio, del Canada', della Danimarca, della Francia, della Repubblica federale di Germania, della Grecia, dell'Italia, del Lussemburgo, dei Paesi Bassi, della Norvegia, del Portogallo, della Turchia, del Regno Unito e degli Stati Uniti d'America,

[3]Parti del trattato del Nord Atlantico, concluso a Washington il 4 aprile 1949, Desiderosi di incoraggiare la collaborazione economica fra ciascuno di loro singolarmente o fra tutti loro insieme, come hanno convenuto con l'articolo 2 del trattato; Consci dell'impegno reciproco da loro sottoscritto, ai sensi dell'articolo 3 del trattato, di mantenere ed accrescere la loro capacita' individuale di resistenza ad un attacco armato con l'accrescimento dei propri mezzi e col prestarsi mutualmente assistenza; Considerando che la imposizione del segreto su di una invenzione che interessa la difesa in uno dei loro Paesi e facente oggetto di una richiesta di brevetto o di un brevetto, comporta solitamente il divieto di depositare una domanda di brevetto per la stessa invenzione negli altri Paesi, compresi quelli facenti parte della Organizzazione del trattato del Nord Atlantico. Considerando che la limitazione territoriale del campo di protezione delle invenzioni che risulta da tale divieto puo' nuocere ai richiedenti di brevetti e, in conseguenza, alla collaborazione economica fra i Paesi della Organizzazione del trattato del Nord Atlantico; Considerando che la reciproca assistenza rende auspicabile la comunicazione reciproca delle invenzioni che interessano la difesa e che tale comunicazione puo' in taluni casi essere intralciata da tale divieto; Considerando che, se il Governo che ha posto il divieto e' disposto ad autorizzare il deposito di una domanda di brevetto in uno o piu' Paesi dell'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, nella misura in cui i Governi di tali Paesi pongano ugualmente sotto segreto l'invenzione, tali Governi non potrebbero rifiutare l'imposizione del segreto; Considerando che la protezione e la garanzia reciproche delle informazioni, classificate segrete e scambiate tra loro, sono state previste tra i Governi degli Stati facenti parte del trattato del Nord Atlantico; Hanno convenuto quanto segue:

[4]Articolo I

[5]I Governi parti del presente accordo, assicurano e provvedono a far assicurare la salvaguardia del segreto delle invenzioni che sono state oggetto di domande di brevetto ricevute secondo le procedure convenute tutte le volte che il segreto e' stato imposto su tali invenzioni, nell'interesse della difesa nazionale, dal Governo, qui appresso indicato come "Governo d'origine", che sia stato il primo a ricevere una richiesta di brevetto che copra le dette invenzioni. Tuttavia, la presente disposizione non pregiudica il diritto del Governo d'origine, di vietare il deposito di una domanda di brevetto che copra tale invenzione presso uno o piu' Governi parti del presente accordo. I Governi parti del presente accordo convengono di mettere a punto le procedure necessarie all'applicazione del presente articolo.

Testo vigente dal 10 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;96~accordo-arti · fonte su Normattiva