L'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' sostituito dal seguente: «Art. 59 (Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano). - 1. Qualora, per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore, siano stati concessi, allo stesso inventore o al suo avente causa, un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, aventi la medesima data di deposito o di priorita', il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi anche in caso di successivo annullamento o decadenza del brevetto europeo».

Testo vigente dal 8 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-24;102~art5 · fonte su Normattiva