[1]Articolo II
[2]Le disposizioni dell'articolo I sono applicabili a richiesta, sia del Governo d'origine, che del richiedente del brevetto, purche' quest'ultimo fornisca la prova della imposizione del segreto da parte del Governo d'origine, nonche' dell'autorizzazione che ha ricevuto da quello stesso Governo per depositare sotto il vincolo del segreto la sua domanda di brevetto nel Paese considerato.
Testo vigente dal 10 aprile 1974
