Art. 11 (Accordo relativo all'istituzione del blocco funzionale di spazio aereo (FAB) BLUE MED)
[1]Servizi di Comunicazione, Navigazione e Sorveglianza
[2]1. Gli Stati Membri si adoperano per utilizzare sistemi tecnologici comuni ed interoperabili e per raggiungere uno sviluppo economicamente efficiente delle infrastrutture per la fornitura di Comunicazione, Navigazione e Sorveglianza da parte dei fornitori di servizi per la navigazione aerea civile. 2. Gli accordi di interoperabilita' tengono in considerazione i requisiti nazionali di sicurezza. Ogni cambiamento tecnologico che influenzi la prestazione dei servizi di navigazione aerea per l'aviazione militare e' coordinato con le appropriate autorita' militari dello Stato Membro interessato.
Testo vigente dal 11 luglio 2014
