Art. 23 (Accordo relativo all'istituzione del blocco funzionale di spazio aereo (FAB) BLUE MED)
[1]Emergenze
[2]Gli Stati Membri provvedono affinche' piani coordinati vengano sviluppati all'interno del FAB BLUE MED nel rispetto dei pertinenti allegati alla Convenzione di Chicago e tenendo in debita considerazione gli eventuali accordi civili/militari esistenti.
Testo vigente dal 11 luglio 2014
