[1]Ricerca e Soccorso

[2]1. Operazioni di Ricerca e Soccorso, in riferimento ad inconvenienti ed incidenti sul territorio di ogni Stato Membro ed all'interno dello spazio aereo sotto la propria responsabilita' secondo l'Accordo Regionale sulla Navigazione Aerea ICAO, sono condotte sotto il coordinamento delle autorita' competenti dello stesso Stato Membro. 2. Nel caso di operazioni di Ricerca e Soccorso transfrontaliere, che coinvolgano due o piu' parti del presente Accordo, gli Stati Membri si impegnano a cooperare e coordinare le operazioni di Ricerca e Soccorso.

Testo vigente dal 11 luglio 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-06-23;96~accordo-relativo-all-istituzione-del-blocco-funzionale-di-sp-art24 · fonte su Normattiva