Art. 29 (Accordo relativo all'istituzione del blocco funzionale di spazio aereo (FAB) BLUE MED)
[1]Recesso di uno Stato Membro dal presente Accordo
[2]1. Ogni Stato Membro puo' in ogni momento recedere dal presente Accordo, notificando per iscritto la propria intenzione di recesso dal presente Accordo al Consiglio di Governo BLUE MED ed al Depositano. 2. Il recesso di uno Stato Membro non esenta lo stesso Stato dagli obblighi di conformita' con il paragrafo 5 di questo Articolo e con l'Articolo 32 del presente Accordo. 3. Il recesso diviene effettivo dopo un anno dalla data in cui la notifica e' stata ricevuta da parte del Depositario. 4. Il Consiglio di Governo BLUE MED deve prendere ogni misura ritenuta adeguata in relazione alla predetta richiesta di recesso. 5. Lo Stato Membro che recede deve sostenere i costi sostenuti dagli altri Stati Membri come risultato dello stesso recesso. Le conseguenze finanziarie risultanti direttamente dal recesso sono essere determinate tramite un accordo specifico concluso tra lo Stato che recede e gli altri Stati Membri. 6. Il recesso di uno Stato dal presente Accordo e' comunicato ai Partner Associati, all'ICAO, alla Commissione Europea ed al Depositario.
Testo vigente dal 11 luglio 2014
