1. Viene istituito un Comitato intergovernativo composto di esperti incaricati dagli Stati Contraenti e il cui Segretariato viene affidato al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. 2. Il Comitato intergovernativo ha il compito di promuovere l'applicazione della presente Convenzione. Esso riceve ed esamina i rapporti periodici che gli Stati Contraenti gli comunicano sui progressi realizzati e gli ostacoli da loro incontrati nell'applicazione della Convenzione, nonche' gli studi effettuati dal proprio Segretariato sulla detta Convenzione. Gli Stati contraenti si impegnano a sottoporre un rapporto al Comitato almeno una volta ogni due anni. 3. Il Comitato intergovernativo invia, ove occorra, agli Stati parti della Convenzione delle raccomandazioni di carattere generale o individuale per l'applicazione di detta Convenzione. 4. Il Segretariato del Comitato intergovernativo aiuta gli organi nazionali nell'ottenimento delle informazioni di cui necessitano nel quadro delle loro attivita'.

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;965~art9 · fonte su Normattiva