Gli Stati Contraenti perseguono la realizzazione degli obiettivi definiti nell'articolo 2 ed assicurano l'esecuzione degli impegni previsti dagli articoli 3, 4 e 5 che precedono, mediante: (a) organismi nazionali; (b) il Comitato intergovernativo definito nell'articolo 9 che segue; (c) Organismi bilaterali o sub-regionali.
Testo vigente dal 19 gennaio 1981
