esecutivo e personale
- 1)Il consiglio nomina il direttore esecutivo su raccomandazione del comitato esecutivo. Esso stabilisce le condizioni di funzione del direttore esecutivo; queste sono equiparabili e quelle dei funzionari di livello corrispondente di organizzazioni intergovernative similari.
- 2)Il direttore esecutivo e' il capo dei servizi amministrativi dell'Organizzazione ed e' responsabile dell'esecuzione dei compiti a lui incombenti nel quadro della gestione del presente Accordo.
- 3)Il direttore esecutivo nomina il personale conformemente al regolamento stabilito dal consiglio.
- 4)Il direttore esecutivo e gli altri funzionari non devono avere interessi finanziari nell'industria caffearia, ne' nel commercio o nel trasporto del caffe'.
- 5)Nell'adempimento delle loro mansioni il direttore esecutivo e il personale non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun membro, ne' da alcuna autorita' esterna all'Organizzazione. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il loro stato di funzionari internazionali e sono responsabili unicamente nei confronti dell'Organizzazione. Tutti i membri s'impegnano a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del direttore esecutivo e del personale e a non cercare di influenzarli nell'esecuzione dei loro compiti.
Testo vigente dal 28 gennaio 1985
