esecutivo e personale

  • 1)Il consiglio nomina il direttore esecutivo su raccomandazione del comitato esecutivo. Esso stabilisce le condizioni di funzione del direttore esecutivo; queste sono equiparabili e quelle dei funzionari di livello corrispondente di organizzazioni intergovernative similari.
  • 2)Il direttore esecutivo e' il capo dei servizi amministrativi dell'Organizzazione ed e' responsabile dell'esecuzione dei compiti a lui incombenti nel quadro della gestione del presente Accordo.
  • 3)Il direttore esecutivo nomina il personale conformemente al regolamento stabilito dal consiglio.
  • 4)Il direttore esecutivo e gli altri funzionari non devono avere interessi finanziari nell'industria caffearia, ne' nel commercio o nel trasporto del caffe'.
  • 5)Nell'adempimento delle loro mansioni il direttore esecutivo e il personale non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun membro, ne' da alcuna autorita' esterna all'Organizzazione. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il loro stato di funzionari internazionali e sono responsabili unicamente nei confronti dell'Organizzazione. Tutti i membri s'impegnano a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del direttore esecutivo e del personale e a non cercare di influenzarli nell'esecuzione dei loro compiti.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art21 · fonte su Normattiva